Delibera n. 719/08/CONS

Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009

Pubblicata su questo Sito in data 23/12/08
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009

 

L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio dell’11 dicembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell’11 luglio 2002;

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 relativa alle notifiche, ai termini delle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 314/00/CONS e successive modificazioni, recante “Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 1° giugno 2000;

VISTA la delibera n. 33/06/CONS, recante “Mercati al dettaglio dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 626/07/CONS, recante “Avvio del procedimento relativo alla revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari atti a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2007;

TENUTO conto che i termini per lo svolgimento del procedimento succitato risultano attualmente sospesi ai sensi dell’art. 1, comma 2, della delibera n. 351/08/CONS recante “Avvio del procedimento relativo alla valutazione della proposta di impegni presentati ai sensi della legge 248/06 dalla società Telecom Italia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2008, e che i suddetti termini riprenderanno all’esito della valutazione dell’Autorità sugli impegni di Telecom Italia;

CONSIDERATO che la disciplina attuativa dell’obbligo di controllo dei prezzi di cui alla delibera n. 33/06/CONS, che già nell’allegato A faceva salva la possibilità di procedere ad un’attività di revisione e verifica degli obblighi ivi imposti, qualora l’Autorità lo reputasse opportuno, alla luce dei mutamenti del contesto di mercato e concorrenziali, prevedeva una validità temporale fino al 2007;

CONSIDERATO altresì che la nuova analisi sul mercato dell’accesso (avviata con delibera n. 626/07/CONS), risulta attualmente sospesa, fino alla conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 351/08/CONS;

VISTA la nota, pervenuta in data 31 ottobre 2008, con la quale Telecom Italia S.p.A. propone la variazione, a partire dal 1° febbraio 2009, dei prezzi dei servizi di accesso per gli utenti residenziali, richiedendo le determinazioni dell’Autorità sulla proposta;

CONSIDERATO che la richiesta avanzata da Telecom Italia S.p.A. interviene in una fase di transizione dal primo al secondo ciclo di analisi di mercato e che comunque l’Autorità è tenuta a fornire riscontro alla suddetta richiesta;

CONSIDERATO che, sotto il profilo delle dinamiche di mercato e concorrenziali, sono intervenuti fatti rilevanti rispetto a quelli considerati nell’ambito del procedimento di cui alla delibera n. 33/06/CONS;

CONSIDERATO, in particolare, che – rispetto al periodo oggetto della richiamata analisi di mercato – per un verso, è stato reso effettivamente disponibile il servizio wholesale line rental (WLR) e che, per altro verso, si è registrato un ulteriore significativo incremento degli accessi diretti di operatori alternativi all’incumbent, la cui quota nel mercato dell’accesso da rete fissa è scesa in misura rilevante rispetto al 2005, ultimo anno considerato dalla predetta analisi di mercato;

CONSIDERATO, altresì, che anche l’offerta di servizi di accesso in tecnica VoIP supportati dall’offerta bitstream contribuisce ad accrescere le opportunità di offerta di servizi di accesso agli utenti finali;

CONSIDERATO, in conclusione, che sul mercato in questione si osserva una maggiore concorrenza e che – grazie alla disponibilità di molteplici strumenti – gli operatori alternativi sempre più sono in grado di proporre offerte competitive, anche in termini di prezzo;

RITENUTO che l’intervento oggetto della presente delibera interviene in una fase intermedia tra due cicli di analisi di mercato;

CONSIDERATO, in ogni caso, l’opportunità che la Commissione europea sia comunque informata circa la misura oggetto del presente provvedimento, che riguarda una variazione delle modalità di controllo dei prezzi soggetti a regolamentazione;

VISTA la notifica, in data 2 dicembre 2008, dello schema di provvedimento, ai sensi dell’art.7 della Direttiva 2002/21/CE, attuata attraverso il modulo di notifica semplificato di cui alla Raccomandazione 2008/850/CE del 15 ottobre 2008, in quanto, come previsto dalla predetta norma, il progetto di misura riguarda modifiche su dettagli tecnici di un “rimedio” preesistente e non ne altera la natura o lo scopo;

VISTA la risposta della Commissione del 9 dicembre 2008, nella quale si fa presente di aver esaminato la notifica e di non avere commenti; pertanto, ai sensi del comma 5 dell’art 7 della Direttiva Quadro, si fa presente che l’Autorità può adottare la misura regolamentare di cui si tratta, con l’avvertenza che, ove lo faccia, deve comunque comunicarlo alla Commissione stessa;

CONSIDERATO, inoltre, che la misura in oggetto non risulta idonea a produrre un impatto apprezzabile sul mercato, in considerazione dell’assenza di un’incidenza diretta a livello concorrenziale, della ridotta entità dell’impatto individuale prodotto dalla misura sulla spesa del consumatore medio, e soprattutto della circostanza che il recupero dell’inflazione, avendo l’effetto di preservare (almeno in parte) il valore reale del canone, appare un atto sostanzialmente non innovativo, fisiologico e tendenzialmente neutro;

CONSIDERATO che l’art. 19 della delibera n. 33/06/CONS prevedeva l’imposizione di un vincolo di IPC-IPC alla valorizzazione del paniere dei consumi di contributi e canoni dei servizi di accesso destinati ai clienti residenziali per gli anni 2006 e 2007, mentre per l’analoga valorizzazione riferita ai clienti non residenziali il vincolo era pari a IPC-0, ossia consentiva il recupero dell’inflazione da parte dell’incumbent;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. non ha proposto nel 2008 variazioni di prezzo dei servizi di accesso e che pertanto il valore del canone residenziale non ha registrato aumenti dall’anno 2002 e che dal 2003 ad oggi il livello cumulato di inflazione è risultato pari a 14,6%;

CONSIDERATO che l’incremento proposto costituisce un parziale recupero dell’inflazione rilevata dall’ultimo incremento del canone residenziale avvenuto nel 2002 ad oggi;

RITENUTO che la proposta di Telecom Italia S.p.A., valutata alla luce dei principi generali espressi nell’art. 67, comma 2, del Codice, configurando una misura di adeguamento alla dinamica inflazionistica rilevata, non costituisca l’applicazione di prezzi eccessivi, non privilegi ingiustamente determinati utenti finali e non accorpi in modo indebito i servizi offerti;

CONSIDERATO, peraltro, che la proposta di Telecom Italia S.p.A. prevede il mantenimento dell’attuale prezzo del canone mensile residenziale per i clienti che possono accedere ai benefici di cui all’art. 81 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con Legge 8 agosto 2008, n.133, e che, a tale riguardo, fermo restando che rimane nella disponibilità della società proporre adeguati schemi di prezzo in relazione a quanto previsto dal succitato decreto legge e che la proposizione di tali schemi di prezzo non deve introdurre maggiori oneri a carico del Servizio Universale, deve favorevolmente rilevarsi la finalità sociale sottesa da tale proposta;

RITENUTO che l’introduzione di un prezzo differenziato e minore di quello generalizzato per la predetta categoria di clienti, individuata dalla legge, non sia suscettibile di creare, allo stato, discriminazioni tra gli utenti e distorsioni nel mercato, tenuto conto, da un lato, della necessità di garantire, ai sensi di legge, l’accesso e l’uso di servizi telefonici accessibili al pubblico per le categorie di clienti a basso reddito e, dall’altro, che la piena concorrenza tra operatori si esplica, in via prioritaria, nei confronti dei clienti con elevati livelli di spesa;

CONSIDERATO che il predetto beneficio costituisce misura aggiuntiva rispetto alle tutele delle c.d. fasce sociali previste dalla delibera n. 314/00/CONS e successive modificazioni;

RITENUTO, in ogni caso, che le risorse derivanti dall’incremento del canone residenziale debbano contribuire ad un ulteriore miglioramento della qualità del servizio fornito ai clienti e che, pertanto, Telecom Italia dovrà indicare le modalità – aggiuntive a quelle attualmente previste dalla vigente regolamentazione – con cui perseguire questa finalità;

SENTITE le Associazioni dei consumatori in data 24 novembre 2008;

SENTITI, altresì, gli operatori BT Italia S.p.A, Fastweb S.p.A, Tiscali S.p.A, Vodafone S.p.A e Wind S.p.A, nonché l’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), in data 9 dicembre 2008;

CONSIDERATE le posizioni espresse dai suddetti soggetti, in particolare per quanto riguarda: i) l’esigenza di garantire effettivamente un miglioramento degli obiettivi conseguiti per gli indicatori della qualità del servizio offerto da Telecom Italia S.p.A., avvertita in particolare dalle Associazioni dei consumatori; ii) la necessità che l’incremento proposto non si rifletta nella conseguente variazione delle offerte wholesale, le cui componenti economiche sono attualmente calcolate in rapporto al canone residenziale (bitstream naked e WLR); iii) l’opportunità di chiarire se la manovra proposta sia destinata ad interessare anche le offerte bundled che non prevedono attualmente pagamento esplicito del canone di accesso; iv) l’esigenza, pertanto, di verificare che la variazione proposta non riduca la possibilità per gli operatori alternativi di replicare le offerte di Telecom Italia stessa;

SENTITA, infine la Società Telecom Italia S.p.A, in data 9 dicembre 2008;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A, ha manifestato il proprio impegno circa il miglioramento delle proprie performance di servizio, anche eventualmente in misura ulteriore rispetto agli obiettivi inizialmente proposti nell’ambito del relativo procedimento per l’anno 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. rimane tenuta al rispetto degli obblighi in tema di replicabilità delle offerte al dettaglio e che l’Autorità esercita le proprie attività di vigilanza al riguardo, anche con riferimento alle offerte di servizi in bundling, in relazione alle eventuali variazioni dei prezzi wholesale conseguenti all’incremento del canone al dettaglio, di cui al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera


Articolo 1
(Variazione dei prezzi del canone per clienti residenziali)

1. E’ approvata la variazione in aumento dei canoni mensili applicati da Telecom Italia S.p.A. ai clienti residenziali per il servizio di accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa, a partire dal 1 febbraio 2009, per gli accessi di cui alle categorie B e C, nonché per i collegamenti unidirezionali entranti, da Euro 12,14 a Euro 13,40, ferma restando la riduzione del 50% del canone per le categorie agevolate.

2. L’aumento di cui al comma 1 non si applica nel caso di linee intestate a clienti residenziali che hanno titolo alla concessione di una carta acquisti (c.d. “Social Card”), ai sensi dell’art. 81 della Legge 8 agosto 2008, n.133.

3. Rimangono invariati tutti gli altri prezzi praticati da Telecom Italia S.p.A. per i servizi compresi nei mercati al dettaglio dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali.

Articolo 2
(Qualità dei servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa)

1. Entro il 31 dicembre 2008, Telecom Italia S.p.A. presenta all’Autorità una proposta degli obiettivi di qualità del servizio universale per il 2009, che consegua un miglioramento degli obiettivi previsti per il 2008 e sia inoltre migliorativa degli obiettivi già proposti dalla medesima Società nell’ambito del procedimento già avviato per l’attuazione dell’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l’anno 2009, in particolare per quanto riguarda gli indicatori: tasso di malfunzionamento per linea d’accesso, tempo di riparazione dei malfunzionamenti, tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti.

 

Roma, 11 dicembre 2008

 

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni


Per attestazione di conformitą a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola